Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.
L’accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352.
L’accesso in via “informale” consiste in una richiesta verbale all’ufficio competente esibendo un documento di identità.
L’accesso “formale” è necessario quando non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse in base alle informazioni ed alle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento.
La domanda di accesso formale è sempre necessaria quando compromette il diritto alla riservatezza di terzi. La richiesta è redatta in carta semplice compilando il modulo predisposto dall’Amministrazione.
L’accesso agli atti è il diritto di richiedere, prendere visione e ottenere copia dei documenti amministrativi.
E’ possibile richiedere l’accesso a:
- documenti che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto rendere pubblici per legge, ma che non sono stati pubblicati oppure a documenti che l’amministrazione comunale non ha l’obbligo di pubblicare, ma che possono essere utili per il controllo delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo di risorse pubbliche (accesso civico);
- documenti utili per tutelare la posizione giuridica del beneficiario (accesso documentale).
In caso di presenza di soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta a dar loro comunicazione dell’istanza di accesso; tali soggetti possono quindi opporsi all’accesso ai documenti.