Le Agenzie d’Affari sono quelle attività pubbliche il cui riferimento è quello del contratto di agenzia, di cui all’articolo 1742 del Codice Civile, per cui una parte organizzata si offre come intermediaria nella soluzione e nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, dietro compenso.
Le agenzie di affari possono essere distinte in tre tipi: Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una segnalazione di inizio attività al Comune, come quelle di compravendita di autoveicoli o motoveicoli nuovi o usati, di compravendita di oggetti usati, di recupero documenti, di disbrigo pratiche, di pubblicità, di organizzazione eventi e spettacoli, di spedizioni e trasporti, ecc. Attività di agenzia per le quali si deve ottenere licenza del Questore (recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi) o deve essere fatta una comunicazione di inizio attività alla Questura (agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni). Attività di agenzia per le quali esiste una specifica regolamentazione a cui fare riferimento, come agenzia di attività funebre, di affari in mediazione, di rappresentanza di commercio, di assicurazioni, di viaggi, in campo finanziario, di stampa, di scommesse, ecc. (vedi anche il file di maggiori informazioni).
La presente procedura e la relativa modulistica si riferiscono alla agenzie di affari di cui al tipo “A”.